Titolo VI
Art. 60
61 / 74Limite temporaneo per le assunzioni alle qualifiche iniziali
In vigore dal 15 nov 1963
Fino al 30 giugno 1964 le assunzioni alle qualifiche iniziali nelle varie carriere secondo i ruoli stabiliti dalla tabella C annessa al presente decreto non potranno superare il 25% della disponibilità dei nuovi organici.
È fatto salvo il disposto dell'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-60