Art. 7

In vigore dal 17 ago 1964
Di ogni prelevamento di campioni deve essere redatto apposito verbale almeno in triplice copia, di cui una è inviata al laboratorio che esegue l'analisi, una è lasciata all'interessato e la terza all'ufficio che ha eseguito il prelevamento. Il verbale di prelevamento deve essere sottoscritto dal prelevatore e dal detentore del prodotto o da chi lo rappresenta. Il verbale di prelevamento deve contenere: a) la data in cui si preleva il campione; b) le generalità del prelevamento e del proprietario o detentore o venditore dell'alcole e del suo rappresentante; c) l'ubicazione della fabbrica o del deposito o dello esercizio di vendita nel quale si effettua il prelevamento; d) le indicazioni con le quali il prodotto è posto in vendita o le diciture apposte sulle etichette o le indicazioni comunque atte ad identificare la partita; e) le modalità eseguite nel prelevamento dei campioni; f) le eventuali dichiarazioni del proprietario o detentore o venditore dell'alcole o di chi lo rappresenta circa la provenienza dell'alcole; g) il numero dei campioni prelevati e la quantità di ciascuno di essi; h) la dichiarazione che la parte ha trattenuto un campione e una copia del verbale; i) la dichiarazione che il verbale è stato letto e firmato dall'interessato o da chi lo rappresenta, ovvero dell'eventuale suo rifiuto a firmare; l) le firme del prelevatore o dell'esercente o detentore dell'alcole o del suo rappresentante.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-29;1037#art-7

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