Art. 10
In vigore dal 17 ago 1964
Quando non sia presentata dagli interessati l'istanza di revisione entro il termine stabilito dall', ovvero quando dalla revisione di analisi risulti accertato che I prodotti analizzati non rispondono in tutto o in parte ai requisiti stabiliti dalla legge, il medico provinciale e, nei casi previsti dall', l'autorità finanziaria competente per territorio trasmette rapporto all'autorità giudiziaria corredato dai relativi atti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-29;1037#art-10