Art. 5

In vigore dal 17 ago 1964
Ove l'alcole etilico di produzione nazionale, prima, di essere immesso al consumo, risulti all'analisi non rispondente ai requisiti stabiliti dalla legge, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente su richiesta dell'interessato e sentita l'autoriti sanitaria, provinciale, può consentire il taglio previsto dall'ultimo comma dell' del presente regolamento. Il Ministero delle finanze ha facoltà di consentire, su motivata richiesta dell'interessato, la rilavorazione mediante ridistillazione. In tale caso non è consentito alcun calo agli effetti fiscali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-29;1037#art-5

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