Art. 1
In vigore dal 17 ago 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 57 della Costituzione;
Vista la legge 3 ottobre 1957, n. 1029, silla disciplina della produzione e del commercio dell'alcool etilico;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per il commercio con l'estero;
Decreta:
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La vigilanza igienica, sull'applicazione delle norme contenute nella legge 3 ottobre 1957, n. 1029, e nel presente regolamento, ai fini della tutela della pubblica salute, spetta al Ministero della sanità, salvo le attribuzioni di competenza di altre Amministrazioni in quanto previste da leggi e regolamenti speciali.
Le autorità sanitarie ai fini di tale vigilanza si avvalgono dell'opera dei vigili sanitari provinciali e comunali, degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e degli agenti comunali incaricati della vigilanza annonaria.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-29;1037#art-1