Art. 6

In vigore dal 17 ago 1964
Nei casi previsti dai precedenti articoli la quantità di alcole etilico da prelevare per l'analisi, deve essere almeno di due litri, da dividersi in tre parti eguali riempiendo con ognuna di esse bottiglie adatte, previamente lavate, risciacquate con acqua e poi con l'alcole stesso di cui si fa il prelevamento. Le bottiglie debbono essere chiuse con tappo smerigliato ovvero con tappo nuovo di sughero. Ogni campione è suggellato e munito di cartellino, applicato in modo da rendere impossibile la sua asportazione; sul cartellino, oltre alla indicazione del contenuto ed alla data del prelevamento, viene apposta la firma del detentore del prodotto o di chi lo rappresenta e di chi esegue il prelevamento. Dei campioni prelevati, uno è lasciato al detentore del prodotto o a chi lo rappresenta e gli altri sono rimessi al competente laboratorio provinciale di igiene e profilassi o al competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria, che avranno cura di conservare un campione integro per la eventuale richiesta di revisione di analisi. Le autorità che prelevano i campioni non sono tenute a corrispondere il prezzo della merce prelevata.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-29;1037#art-6

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