Art. 3

In vigore dal 17 ago 1964
L'autorità sanitaria dispone a cura dei dipendenti organi di vigilanza, l'accertamento dei requisiti prescritti per l'alcole etilico, ovunque esso si trovi, anche prima della sua immissione al consumo. A tal fine i campioni vengono prelevati dai predetti organi ed inviati ai laboratori provinciali d'igiene e profilassi per l'accertamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-29;1037#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Regolamento per l'esecuzione della legge 3 ottobre 1957 n. 1029, che disciplina la produzione e il commercio dell'alcol etilico. — Testo vigente | Portale Normativo