Art. 3
In vigore dal 17 ago 1964
L'autorità sanitaria dispone a cura dei dipendenti organi di vigilanza, l'accertamento dei requisiti prescritti per l'alcole etilico, ovunque esso si trovi, anche prima della sua immissione al consumo. A tal fine i campioni vengono prelevati dai predetti organi ed inviati ai laboratori provinciali d'igiene e profilassi per l'accertamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-29;1037#art-3