Art. 8

In vigore dal 17 ago 1964
Ove il prodotto risulti all'analisi non rispondente in tutto o in parte ai requisiti prescritti dalla legge, il capo del laboratorio o del servizio invia all'autorità sanitaria provinciale apposita relazione, unendovi il verbale di prelevamento e del certificato di analisi e, contemporaneamente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento comunica all'interessato l'esito sfavorevole dell'analisi. L'interessato può impugnare i risultati e le conclusioni delle analisi con apposito ricorso diretto alla autorità che ha provveduto all'accertamento nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Nel caso di alcole di produzione nazionale non ancora immesso ai consumo, per il quale è stato accordato il taglio o la rilavorazione ai sensi del precedente , l'interessato può richiedere all'autorità di cui al precedente comma, con le modalità previste nel successivo , la revisione dell'analisi effettuata al termine di dette operazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-29;1037#art-8

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