Art. 9

In vigore dal 17 ago 1964
Le analisi di revisione sono eseguite dall'Istituto superiore di sanità per le analisi eseguite dai laboratori provinciali di igiene e profilassi e dal laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette per le analisi eseguite dai laboratori chimici dipendenti dal Ministero delle finanze. Alla domanda di revisione dell'analisi debbono essere uniti il verbale di prelevamento, il certificato di analisi e il campione del prodotto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-29;1037#art-9

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