Art. 12
In vigore dal 17 ago 1964
Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 aprile 1963
SEGNI
FANFANI - JERVOLINO - BOSCO - TRABUCCHI - TREMELLONI - RUMOR - COLOMBO - BERTINELLI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 7. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-29;1037#art-12