Art. 12

In vigore dal 17 ago 1964
Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 aprile 1963 SEGNI FANFANI - JERVOLINO - BOSCO - TRABUCCHI - TREMELLONI - RUMOR - COLOMBO - BERTINELLI - PRETI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1963 Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 7. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-29;1037#art-12

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