Art. 11

In vigore dal 17 ago 1964
Ai sensi dell' della legge, la denaturazione è obbligatoria nei casi in cui il detentore non sia in grado di indicare e provare l'identità e la provenienza dello alcole. In tal caso l'alcole sarà convogliato al più vicino opificio di denaturazione. Le spese di trasporto e denaturazione sono a carico del detentore. Nel caso, invece, che sia accertata la legittima provenienza dell'alcole immesso al consumo, esso potrà essere rilavorato previa autorizzazione del Ministero delle finanze e del Ministero della sanità. Come rilavorazione si deve intendere anche il taglio tra alcoli di diversa qualità, purchè sottoposti agli stessi tributi. Anche in tale caso non è ammesso alcun calo agli effetti fiscali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-29;1037#art-11

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