Art. 4
In vigore dal 17 ago 1964
L'Amministrazione finanziaria, prima che l'alcole etilico sia immesso al consumo, a norma dell' del presente regolamento, ha facoltà di sottoporlo ad analisi per accertare la sua rispondenza ai requisiti stabiliti dall' della legge.
In tal caso i campioni sono prelevati dai competenti organi dell'Amministrazione finanziaria ed inviati ai laboratori chimici compartimentali delle dogane ed imposte indirette.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-29;1037#art-4