Art. 2

In vigore dal 17 ago 1964
Ai sensi dell' della legge si intende immesso al consumo: a) l'alcole, destinato alla libera vendita, quando risultino adempiuti il pagamento della imposta di fabbricazione e ogni altro obbligo inerente al regime fiscale degli spiriti; b) l'alcole destinato ai magazzini di commercianti all'ingrosso ai sensi delle vigenti disposizioni; c) l'alcole etilico di cui all' della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-29;1037#art-2

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