Art. 2
In vigore dal 17 ago 1964
Ai sensi dell' della legge si intende immesso al consumo:
a) l'alcole, destinato alla libera vendita, quando risultino adempiuti il pagamento della imposta di fabbricazione e ogni altro obbligo inerente al regime fiscale degli spiriti;
b) l'alcole destinato ai magazzini di commercianti all'ingrosso ai sensi delle vigenti disposizioni;
c) l'alcole etilico di cui all' della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-29;1037#art-2