Capo III
Art. 9
Trasformazione fondiaria
In vigore dal 12 ago 1962
Su richiesta degli interessati, gli enti possono provvedere, nel quadro delle previsioni di massima del piano, alla progettazione ed all'assistenza nell'esecuzione di opere di trasformazione fondiaria, con particolare riguardo a quelle di interesse comune a più fondi.
Per dette ultime opere ed in particolare per i laghetti artificiali e relativi impianti, possono promuovere la costituzione di associazioni ed organismi idonei.
Gli enti possono rappresentare gli interessati nei procedimenti per la concessione e la liquidazione di contributi e concorsi statali relativi alle opere suddette e raggruppare le domande, per assoggettarle a comune istruttoria da parte degli organi competenti.
A favore delle aziende, che vengono assistite dagli enti nella esecuzione di opere di trasformazione fondiaria, possono essere concesse anticipazioni fino ad un terzo del contributo e liquidazioni sulla base di stati di avanzamento e di collaudi parziali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-23;948#art-9