Capo III
Art. 10
Formazione professionale
In vigore dal 12 ago 1962
Gli enti possono svolgere, in favore di tecnici agricoli, di agricoltori e lavoratori agricoli, attività dirette alla formazione professionale ed all'aggiornamento.
A favore degli imprenditori agricoli possono svolgere, inoltre, attività di orientamento mercantile, con particolare riguardo ai moderni indirizzi di gestione aziendale.
Per i lavoratori possono essere svolti speciali corsi di formazione e di preparazione professionale intesi ad indirizzarli verso altre attività utili per lo sviluppo delle zone di valorizzazione.
Gli enti possono collaborare all'attività degli Istituti professionali per l'agricoltura al fine di diffondere l'istruzione professionale della gioventù rurale della zona che abbia adempiuto all'obbligo scolastico.
Gli enti possono, altresì collaborare:
alla sperimentazione agraria;
a dimostrazioni pratiche applicative, preferibilmente in aziende tipiche;
a rassegne, mostre e ad altre manifestazioni divulgative ed orientative di carattere tecnico.
Le attività di cui al presente articolo sono svelte sotto le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; quelle attinenti a materie di competenza degli Ispettorati agrari compartimentali e provinciali dell'agricoltura, debbono essere coordinate ed approvate dai medesimi Ispettorati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-23;948#art-10