Capo II

Art. 6

Piano preliminare di riordinamento

In vigore dal 12 ago 1962
Gli enti predispongono il piano preliminare di riordinamento, nel quale sono esposti i criteri per la formazione di convenienti unità fondiarie. Nel piano suddetto sono, inoltre, indicati: a) la superficie e l'elenco delle ditte catastali interessate alla ricomposizione; b) la previsione di acquisizione di terreni per agevolare il riordinamento e per favorire l'insediamento di servizi ed attività utili per la valorizzazione; c) la previsione delle opere pubbliche da eseguire a servizio delle zone interessate; d) la descrizione sommaria delle opere di interesse comune necessarie per la, riunione dei fondi e la migliore utilizzazione di essi e la previsione delle opere particolari a singoli fondi, ammissibili ai benefici ed alle agevolazioni vigenti; e) le prospettive di movimento e di qualificazione delle popolazioni interessate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-23;948#art-6

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