Capo II
Art. 6
Piano preliminare di riordinamento
In vigore dal 12 ago 1962
Gli enti predispongono il piano preliminare di riordinamento, nel quale sono esposti i criteri per la formazione di convenienti unità fondiarie.
Nel piano suddetto sono, inoltre, indicati:
a) la superficie e l'elenco delle ditte catastali interessate alla ricomposizione;
b) la previsione di acquisizione di terreni per agevolare il riordinamento e per favorire l'insediamento di servizi ed attività utili per la valorizzazione;
c) la previsione delle opere pubbliche da eseguire a servizio delle zone interessate;
d) la descrizione sommaria delle opere di interesse comune necessarie per la, riunione dei fondi e la migliore utilizzazione di essi e la previsione delle opere particolari a singoli fondi, ammissibili ai benefici ed alle agevolazioni vigenti;
e) le prospettive di movimento e di qualificazione delle popolazioni interessate.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-23;948#art-6