Titolo II
Art. 4
Piani di valorizzazione
In vigore dal 12 ago 1962
Per ogni zona delimitata ai sensi del quarto comma dell'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, l'ente provvede alla progettazione di un piano di valorizzazione agraria ai fini dello sviluppo economico sociale del territorio, sentiti gli Ispettorati agrari e forestali competenti per territorio.
Esso deve contenere l'indicazione di massima degli interventi e delle opere ritenuti necessari e deve essere depositato nella segreteria dei Comuni interessati per la durata di giorni 30 consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.
L'effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante avvisi negli albi dei Comuni suddetti. Fino a 30 giorni dopo la scadenza del deposito, gli enti pubblici, le associazioni sindacali e gli altri soggetti interessati possono presentare all'ente le proprie osservazioni.
L'ente lo trasmette, quindi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allegandovi una relazione contenente le risultanze degli studi e delle indagini eseguite sulle condizioni della zona e sulle cause della depressione; sulle possibilità e gli indirizzi della valorizzazione, sui più convenienti mezzi ed iniziative e sui loro prevedibili risultati, nonché sul prevedibile ammontare della spesa.
Previo parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per quanto di competenza, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici e per il tesoro, sentito il Comitato interminesteriale per la ricostruzione, approva il piano ai fini delle attività che gli enti possono svolgere ai sensi del presente decreto.
Approvato il piano, lo stesso Ministro autorizza l'ente a presentare i programmi di attuazione con la gradualità consentita dai finanziamenti disponibili.
I programmi sono deliberati dagli organi competenti dell'ente e vengono realizzati sulla base delle modalità e delle prescrizioni stabilite dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in sede di approvazione o anche successivamente.
La pubblicazione, di cui al secondo comma, non esonera dalle pubblicazioni e dalle altre formalità prescritte dalle vigenti disposizioni per l'esecuzione di singole opere.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-23;948#art-4