Titolo I
Art. 3
Limiti degli interventi in zone consorziate
In vigore dal 12 ago 1962
Gli enti, qualora nelle zone delimitate ai sensi del quarto comma dell'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, vi siano comprensori in cui operano Consorzi di bonifica integrale o di bonifica montana, possono essere autorizzati ad intervenire per i compiti di cui al presente decreto nei comprensori medesimi.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste concede l'autorizzazione quando l'azione dei Consorzi sia limitata all'esecuzione di opere pubbliche ovvero non possa ritenersi adeguata, in tutto o in parte, ai fini della valorizzazione economico-sociale dei comprensori.
Il Ministro può stabilire, altresì, limiti e tempi degli interventi che gli enti possono attuare nei comprensori suddetti ai fini del coordinamento con l'attività dei Consorzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-23;948#art-3