Capo II
Art. 7
Approvazione del piano preliminare di riordinamento
In vigore dal 12 ago 1962
Il piano preliminare è depositato nella segreteria dei Comuni interessati per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante manifesti murali.
Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, gli interessati possono presentare reclami alla segretaria del Comune, che ne rilascia ricevuta e li rimette agli enti.
Gli enti trasmettono il piano con i reclami, le proprie controdeduzioni ed una relazione generale al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il Ministro, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, autorizza gli enti alla redazione del piano definitivo di riordinamento, decidendo in pari tempo sui reclami, ovvero indica le modifiche da apportare al piano preliminare. che restituisce agli enti, per la rielaborazione e per la nuova pubblicazione, ove necessaria.
Gli enti, ottenuta l'autorizzazione da parte del Ministro per l'agricoltura e le foreste, provvedono al riordinamento secondo le norme e con gli effetti di cui al Capo IV del Titolo II del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, assumendo le funzioni dei Consorzi di bonifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-23;948#art-7