Capo II

Art. 8

Assistenza per la ricomposizione

In vigore dal 12 ago 1962
Ai fini della ricomposizione fondiaria gli enti possono prestare assistenza tecnica, legale e amministrativa ai proprietari interessati per la stipulazione degli atti di trasferimento o di acquisto dei beni, per le successive annotazioni e trascrizioni sui registri immobiliari, nonché per la riorganizzazione aziendale dei fondi risultanti dalla ricomposizione medesima.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-23;948#art-8

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