Capo III
Art. 12
Valorizzazione della cooperazione
In vigore dal 12 ago 1962
Gli enti promuovono e favoriscono lo sviluppo della cooperazione per la gestione di servizi comuni e per la valorizzazione dei prodotti agricoli, assistendo di preferenza le iniziative assunte dai produttori agricoli.
A tal fine gli enti possono:
a) assistere o promuovere iniziative per la preparazione e l'aggiornamento professionale di cooperatori e di tecnici per la organizzazione e direzione di imprese cooperative, secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
b) promuovere ed agevolare la costituzione di cooperative, sia di primo grado che di secondo grado, per la gestione di servizi comuni, nonché per l'acquisto, la costruzione e la gestione di impianti e magazzini collettivi, con speciale riguardo a quelli di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454;
c) assistere e favorire le cooperative nella realizzazione, acquisto, miglioramento e ammodernamento degli impianti e delle attrezzature occorrenti per lo svolgimento della loro attività.
Quando i produttori agricoli non siano costituiti in cooperative, gli enti possono provvedere alla realizzazione degli impianti. Tali impianti saranno tuttavia trasferiti in proprietà o in gestione alle cooperative di produttori venute successivamente a costituirsi e riconosciute idonee alla gestione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma del citato art. 20;
d) fornire alle cooperative interessate, con particolare riguardo a quelle del Mezzogiorno, l'assistenza tecnica occorrente allo svolgimento della loro attività, utilizzando, per quanto possibile, la collaborazione delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, legalmente riconosciute;
e) assistere le cooperative nel ricorso al credito.
Le attività di cui sopra, specialmente nelle zone a prevalente conduzione associata, saranno indirizzate di preferenza alle cooperative di cui siano parte notevole i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti.
Quando, ai sensi dell'art. 2535 del Codice civile, la nomina di uno o più amministratori o sindaci viene attribuita, dall'atto costitutivo delle società, agli enti, questi possono provvedervi, qualora abbiano ottenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'autorizzazione a partecipare alle società.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-23;948#art-12