Capo III

Art. 11

Credito agrario

In vigore dal 12 ago 1962
Gli enti possono promuovere iniziative dirette a facilitare l'applicazione nelle zone di intervento delle norme contenute nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo alla esigenza di diffondere l'attività creditizia ed agevolare la concessione del credito di esercizio alle piccole aziende ed alle cooperative agricole. Ove ritenuto necessario per particolari esigenze di sviluppo di determinate località delle zone di intervento, gli enti Possono prestare fidejussioni a favore di coltivatori diretti, singoli ed associati, e di cooperative agricole per operazioni di credito agrario di esercizio. Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, vengono approvate le convenzioni da stipularsi ai fini della disciplina delle condizioni di concessione delle fidejussioni e sono stabiliti i limiti di tempo e d'ammontare, entro i quali esse possono essere accordate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-23;948#art-11

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