Capo IV

Art. 15

Altri interventi

In vigore dal 12 ago 1962
Oltre alle attività previste negli articoli precedenti, gli enti, sotto le direttive stabilite dal Ministro per la agricoltura e per le foreste, di concerto con gli altri Ministri competenti, possono promuovere e favorire ogni altra iniziativa ed attività, per realizzare le finalità economico-sociali di cui al precedente art.1. Sono da favorire particolarmente: a) l'organizzazione per il collocamento della produzione, in Italia e all'estero; b) lo svolgimento di servizi di informazione commerciale e di propaganda dei prodotti locali; c) l'utilizzazione delle risorse naturali a fini turistici.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-23;948#art-15

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