Capo IV
Art. 15
Altri interventi
In vigore dal 12 ago 1962
Oltre alle attività previste negli articoli precedenti, gli enti, sotto le direttive stabilite dal Ministro per la agricoltura e per le foreste, di concerto con gli altri Ministri competenti, possono promuovere e favorire ogni altra iniziativa ed attività, per realizzare le finalità economico-sociali di cui al precedente art.1.
Sono da favorire particolarmente:
a) l'organizzazione per il collocamento della produzione, in Italia e all'estero;
b) lo svolgimento di servizi di informazione commerciale e di propaganda dei prodotti locali;
c) l'utilizzazione delle risorse naturali a fini turistici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-23;948#art-15