Capo III
Art. 13
Altre attività di assistenza tecnica
In vigore dal 12 ago 1962
Alt. 13.
Altre attività di assistenza tecnica
Sotto le direttive degli organi competenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli enti possono svolgere altre attività, quali la divulgazione delle tecniche e dell'impiego di mezzi più progrediti, nonché consulenza ed assistenza per l'organizzazione aziendale.
Gli Enti, inoltre. possono promuovere, concorrere allo svolgimento e, in mancanza di adeguate iniziative da parte degli interessati singoli o associati, svolgere direttamente attività per la difesa fitosanitaria e per la istituzione di stazioni di monta, di centri di fecondazione artificiale, di centri di meccanizzazione agraria e di vivai.
Gli enti possono, altresì, concorrere a sviluppare l'assistenza sanitaria al bestiame, sotto le direttive dei competenti organi del Ministero della sanità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-23;948#art-13