Titolo III
Art. 18
Disposizioni finali
In vigore dal 12 ago 1962
Gli interventi, di cui al presente decreto, sono effettuati in conformità delle vigenti disposizioni di legge e con l'osservanza delle norme che precedono. Agli oneri derivanti al bilancio dello Stato dall'attuazione degli interventi stessi, si provvede a carico delle autorizzazioni di spesa disposte per l'applicazione delle leggi medesime.
Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari concernenti l'ordinamento e la gestione degli enti, in quanto compatibili con le norme del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 giugno 1962
SEGNI
FANFANI - RUMOR - TAVIANI - BOSCO - LA MALFA - TRABUCCHI - TREMELLONI - GUI - SULLO - COLOMBO - BERTINELLI - PRETI - JERVOLINO - FOLCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1962
Atti del Governo registro n. 157, foglio n. 51 - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-23;948#art-18