Capo III

Art. 14

Opere ed attività di carattere sociale

In vigore dal 12 ago 1962
Gli enti possono promuovere e svolgere attività dirette ad elevare, in armonia con il processo di valorizzazione, le condizioni di vita delle popolazioni interessate, anche mediante corsi e centri culturali. Gli enti possono eseguire le opere necessarie allo svolgimento dei compiti di cui al comma precedente. Gli enti sono, altresì, autorizzati ad eseguire opere, in concessione o nelle altre forme consentite dalla vigente legislazione, ed a svolgere attività ad essi demandate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da altre Amministrazioni, per assicurare efficienti servizi civili, igienici, sanitari e, in genere, di carattere sociale connessi con le esigenze della valorizzazione, secondo progetti approvati dalle competenti autorità. Le opere suddette, a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono trasferite o consegnate per l'esercizio e la manutenzione agli enti ed organi competenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-23;948#art-14

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