Titolo III

Art. 16

Riordinamento dei servizi degli enti di sviluppo

In vigore dal 12 ago 1962
Gli enti di sviluppo devono procedere alle modificazioni dei loro servizi nei limiti occorrenti ad assicurare il regolare espletamento dei compiti previsti dal presente decreto. La gestione delle attività, che gli enti svolgono nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 32, quarto comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, si effettua secondo il bilancio di previsione di competenza dell'ente, nel quale sono iscritti i relativi capitoli. Con riferimento a distinti titoli di bilancio saranno amministrati i servizi attinenti rispettivamente: a) alle opere pubbliche di bonifica e ad altre opere di cui gli enti siano concessionari; b) ai compiti di riforma fondiaria. All'approvazione dei regolamenti organici, relativi alla disciplina giuridica ed economica del personale degli enti che hanno operato per l'applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, deliberati dai competenti organi degli enti stessi, provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, tenute presenti le esigenze temporanee ed eccezionali del completamento delle strutture essenziali della riforma fondiaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-23;948#art-16

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