Capo II
Art. 5
Ricomposizione fondiaria
In vigore dal 12 ago 1962
Qualora, ai fini dello sviluppo produttivo dei territori ricadenti nelle zone di intervento, sia necessario, secondo le previsioni di massima del piano di cui all'articolo precedente, procedere alla formazione di convenienti unità fondiarie, mediante ricomposizione di proprietà frammentate o mediante arrotondamento delle esistenti proprietà, gli enti possono provvedervi, sotto le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le norme di cui agli articoli seguenti, a meno che non siano già in esecuzione, da parte di Consorzi di bonifica, piani di ricomposizione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-23;948#art-5