Titolo I

Art. 2

Assunzione dei compiti di bonifica in zone non consorziate

In vigore dal 12 ago 1962
Nelle zone di cui al precedente , ricadenti al di fuori dei territori di riforma fondiaria, ma classificate comprensori di bonifica, nelle quali non siano costituiti Consorzi di bonifica, i compiti e le funzioni in materia di bonifica possono essere demandati agli enti, ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, quando, a giudizio del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, non si ritenga possibile, per l'urgenza degli interventi, procedere alla tempestiva costituzione di Consorzi di bonifica. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dichiara, con proprio decreto, la sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-23;948#art-2

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