Art. 13

In vigore dal 15 ago 1962
L'art. 441 è sostituito dal seguente: "L'amministrazione dei Comandi di Grandi unità e del comandi militari territoriali è attribuita al comandante del Quartier generale, il quale, per la parte amministrativa contabile ha alle dipendenze un ufficiale di amministrazione che provvede alla direzione del servizio contabile ed alla, tenuta dei relativi registri. La disciplina di impiego dei fondi nei cui riguardi esiste limitazione di spesa in relazione alle assegnazioni Bui capitoli di bilancio (quali: addestramento, missioni, benessere, spese generali, spese d'ufficio) è di competenza del Capo di Stato Maggiore della Grande unità o del Comando militare territoriale".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-09;963#art-13

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Art. 13 Modifiche al regolamento per l'amministrazione e la contabilita' dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e successive modificazioni. — Testo vigente | Portale Normativo