Art. 17
In vigore dal 15 ago 1962
L'art. 528, quale risulta sostituito dal regio decreto 17 ottobre 1935, n. 2005 è sostituito dal seguente:
"Alla costituzione del fondo permanente la legione territoriale provvede con un'anticipazione sugli assegni dovuti al militare: tale anticipazione è recuperata con ritenute mensili di lire 1.000.
L'importo dell'anticipazione è poi trasmesso direttamente dalla legione territoriale al comandante della stazione alla quale il carabiniere sarà assegnato".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-09;963#art-17