Art. 18

In vigore dal 15 ago 1962
L'art. 535, quale risulta sostituito dal regio decreto 17 ottobre 1935, n. 2005, è sostituito dal seguente: "All'atto della cessazione dal servizio, il fondo permanente viene restituito al militare dal comandante di stazione che ne aveva avuto la consegna. Per i morti e i disertori la restituzione del fondo è effettuata al momento della sistemazione dei conti con gli aventi diritto".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-09;963#art-18

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