Art. 18
In vigore dal 15 ago 1962
L'art. 535, quale risulta sostituito dal regio decreto 17 ottobre 1935, n. 2005, è sostituito dal seguente:
"All'atto della cessazione dal servizio, il fondo permanente viene restituito al militare dal comandante di stazione che ne aveva avuto la consegna.
Per i morti e i disertori la restituzione del fondo è effettuata al momento della sistemazione dei conti con gli aventi diritto".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-09;963#art-18