Art. 14

In vigore dal 15 ago 1962
L'art. 442 è sostituito dal seguente: "Ciascun Comando di grande unità o Comando militare territoriale ha una cassaforte a due chiavi, tenute: una dal comandante del Quartier generale, l'altra dall'ufficiale di amministrazione addetto al Quartier generale".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-09;963#art-14

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