Art. 10

In vigore dal 15 ago 1962
L'art. 320 è sostituito dal seguente: "Gli oggetti smarriti o resi inservibili per incuria sono addebitati a coloro che li hanno in consegna o fatti riparare a carico degli stessi. All'uopo il sottufficiale che ha in carico il materiale, constatata la perdita o il deterioramento, ne dà comunicazione al sottufficiale cui è affidata la tenuta dei conti del denaro dei reparti, nonché al consegnatario per le loro rispettive incombenze. In casi di guasti arrecati ai locali occupati dalla truppa ed ai materiali in uso collettivo, il comandante o i comandanti di compagnia interessati dispongono gli accertamenti per individuare l'autore o gli autori del danno, riferendone l'esito al comandante del Corpo, il quale provvede ad elevare l'addebito a carico del responsabile o dei responsabili".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-09;963#art-10

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