Art. 8
In vigore dal 15 ago 1962
L'art. 249 è sostituito dal seguente:
"Il comandante di compagnia ha l'obbligo di assicurare la conservazione di tutto il materiale dato in uso al reparto, avvalendosi dell'opera del sottufficiale che lo ha in carico. Il sottufficiale, in relazione agli accertamenti e alle disposizioni del comandante del reparto, dà esecuzione ai provvedimenti di cui agli articoli 320 e 321 nei casi di perdita, avaria o danneggiamento determinati dai sottufficiali e militari di truppa ai materiali loro distribuiti".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-09;963#art-8