Art. 5
In vigore dal 15 ago 1962
L'art. 117 è sostituito dal seguente:
"Per sopperire alle spese giornaliere dei vari reparti ed alle piccole spese di magazzino, viene assegnato ai rispettivi sottufficiali incaricati della tenuta dei conti, per determinazione del relatore, apposito fondo permanente".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-09;963#art-5