Art. 1
In vigore dal 15 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1924, n. 827;
Visto il regolamento per l'Amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106, sul decentramento dei servizi del Ministero della difesa;
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere della Corte dei conti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Al regolamento, per l'Amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-09;963#art-1