Art. 2
In vigore dal 15 ago 1962
L' è sostituito dal seguente:
"L'ufficiale che, seguendo l'indirizzo e sotto la vigilanza del comandante provvede all'amministrazione del Corpo assume, salve le eccezioni previste dal presente regolamento, la denominazione di relatore.
Egli è il capo dell'Ufficio di amministrazione che è composto:
a) dell'ufficiale che compie le funzioni di direttore dei conti, dell'ufficiale o maresciallo pagatore dell'ufficiale che esplica le funzioni di consegnatario del materiale, dell'ufficiale di matricola;
b) degli impiegati civili, dei sottufficiali e dei militari di truppa necessari per il funzionamento dell'Ufficio.
Il relatore, qualora sia ufficiale d'Arma, per tutto il tempo in cui esercita la carica è esonerato da ogni altra attribuzione ordinaria o incarico speciale inerente al grado e alla specialità, salvo che sia diversamente disposto dal presente regolamento.
Nei Corpi ed enti a gestione amministrativa complessa, le cui spese, oltre a quelle per ufficiali, sottufficiali e truppa, comprendono anche quelle relative a servizi d'istituto, quali scuole e istituti militari, scuole e centri di addestramento e di specializzazione, scuole ed istituti interforze, distretti militari, ospedali militari stabilimenti militari di pena, la carica di relatore è devoluta ad un ufficiale superiore del servizio di amministrazione.
Negli altri Corpi ed enti a gestione tecnico-amministrativa complessa, quali legioni carabinieri, direzioni di commissariato, Istituto chimico farmaceutico, Istituto geografico militare, posti raccolta quadrupedi, nei quali la carica di relatore sia affidata ad ufficiale d'Arma o dei servizi tecnici, questi è coadiuvato da un ufficiale superiore del servizio di amministrazione che assume la denominazione di vice-relatore.
Al vice-relatore spetta:
a) di sostituire il relatore nei casi di impedimento o di assenza;
b) di coadiuvare in via permanente il relatore, particolarmente nella direzione dei servizi dei contratti di cassa, di magazzino e di matricola e nel controllo delle spese di viaggio e di missione;
c) di assicurare la regolarità della gestione in contanti, della gestione in materia, la tempestività della resa dei conti e la regolarità delle scritture contabili;
d) di firmare i titoli di riscossione e di pagamento e le richieste di carico e di scarico e di esercitare tutti gli altri compiti per esso previsti dal presente regolamento".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-09;963#art-2