Art. 6
In vigore dal 15 ago 1962
L'art. 118 è sostituito dal seguente:
"Il fondo per le compagnie e per l'aiutante maggiore in 1ª è ragguagliato ai bisogni di un mese, e deve, in ogni caso, dai relatore essere aumentato o diminuito secondo che aumentino o diminuiscano le necessità".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-09;963#art-6