Art. 9

In vigore dal 15 ago 1962
L'art. 310 è sostituito dal seguente: "I materiali in distribuzione alle compagnie sono dati in carico ai marescialli o sergenti maggiori in servizio permanente. I comandanti di compagnia rispondono dei danni causati dall'eventuale non razionale impiego dei materiali in distribuzione alla truppa posta sotto i loro ordini. Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa che hanno in custodia materiali sono responsabili degli oggetti loro affidati, sia provvisoriamente, sia a titolo di dotazione".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-09;963#art-9

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