Art. 9
In vigore dal 15 ago 1962
L'art. 310 è sostituito dal seguente:
"I materiali in distribuzione alle compagnie sono dati in carico ai marescialli o sergenti maggiori in servizio permanente.
I comandanti di compagnia rispondono dei danni causati dall'eventuale non razionale impiego dei materiali in distribuzione alla truppa posta sotto i loro ordini.
Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa che hanno in custodia materiali sono responsabili degli oggetti loro affidati, sia provvisoriamente, sia a titolo di dotazione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-09;963#art-9