Art. 11
In vigore dal 15 ago 1962
L'art. 358 è sostituito dal seguente:
"I materiali che abbisognano alle compagnie sono dati in carico ai rispettivi sottufficiali responsabili e sono descritti in appositi quaderni annuali sui quali si registrano i buoni di ricevimento e di restituzione nel momento stesso che avvengono le operazioni cui si riferiscono.
Alla fine dell'esercizio, chiuso il conto, le compagnie stabiliscono sul quaderno il carico del materiale risultante in consegna riportandolo sul quaderno dello esercizio successivo, salvo quanto è disposto dall'articolo 248.
Tali quaderni di carico sono uniti, quale pane integrante, al conto giudiziale e del consegnatario dei materiali nel magazzino del Corpo".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-09;963#art-11