Art. 16
In vigore dal 15 ago 1962
L'art. 527, quale risulta sostituito dal regio decreto 17 ottobre 1935, n. 2005, è sostituito dal seguente:
"Per sopperire principalmente alle spese per l'acquisto dei viveri e del combustibile, è istituito per ogni militare, all'atto della incorporazione nelle legioni territoriali un fondo permanente di lire 14.000 che è dato in consegna al comandante della stazione".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-09;963#art-16