Art. 20

In vigore dal 15 ago 1962
L'art. 821 è sostituito dal seguente: "Il relatore deve provvedere anche alla gestione dei laboratori che, a norma del regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina sono istituiti presso i reclusori militari".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-09;963#art-20

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