Art. 25
In vigore dal 15 ago 1962
Negli , le parole: "ufficiale pagatore" sono sostituite dalle altre: "ufficiale o maresciallo pagatore".
Negli articoli 69, 443, 445 e 449, le parole "Capo di Stato Maggiore" sono sostituite dalle altre: "Comandante del Quartier generale".
Negli articoli 209, 210, 211, 403 e 404, le parole "il comandante della compagnia" sono sostituite dalle altre: "il sottufficiale incaricato della tenuta dei conti della compagnia".
Negli articoli 269, 270, 272, 273, 275, 276, 321, 322, 357, il riferimento al "comandante o ai comandanti di compagnia o di reparto" si intende sostituito con quello "al sottufficiale o ai sottufficiali che hanno in carico i materiali".
Negli articoli 440, 444 e 448, sono aggiunte all'inizio del testo le parole: "I Comandi di Grande unità e".
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - ANDREOTTI TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 35. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-09;963#art-25