Art. 22
In vigore dal 15 ago 1962
L'art. 634 è sostituito dal seguente:
"Nei distretti militari la gestione del contante e del materiale è attuata dal relatore, giusta il disposto dell' del presente regolamento".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-09;963#art-22