Art. 24

In vigore dal 15 ago 1962
L'art. 819 è sostituito dal seguente: "Presso il Comando degli stabilimenti militari di pena la gestione del contante e del materiale è attuata, dal relatore giusta, il disposto dell' del presente regolamento".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-09;963#art-24

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