Art. 24

Art. 24

24 / 25
In vigore dal 15 ago 1962
L'art. 819 è sostituito dal seguente: "Presso il Comando degli stabilimenti militari di pena la gestione del contante e del materiale è attuata, dal relatore giusta, il disposto dell' del presente regolamento".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-09;963#art-24