Art. 23

In vigore dal 15 ago 1962
L'art. 678 è sostituito dal seguente: "Negli ospedali militari la gestione del contante e del materiale è attuata dal relatore, giusta il disposto dell' dei presente regolamento".
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Art. 23 Modifiche al regolamento per l'amministrazione e la contabilita' dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e successive modificazioni. — Testo vigente | Portale Normativo