Art. 23
In vigore dal 15 ago 1962
L'art. 678 è sostituito dal seguente:
"Negli ospedali militari la gestione del contante e del materiale è attuata dal relatore, giusta il disposto dell' dei presente regolamento".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-09;963#art-23