Art. 15

In vigore dal 15 ago 1962
L'art. 451 è sostituito dal seguente: "I Comandi militari territoriali, nel cui territorio sono istituiti o funzionano Comandi militari di stazione ed uffici militari imbarchi e sbarchi, designano, a seconda della dislocazione, l'organo territoriale competente ad amministrare detti Comandi ed uffici nei modi stabiliti dal Ministero".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-09;963#art-15

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