Art. 12
In vigore dal 15 ago 1962
L'art. 360 è sostituito dal seguente:
"Sui registri sussidiari tenuti dal consegnatario del materiale e sui quaderni di carico delle compagnie si prende nota anche dei movimenti che avvengono nei materiali per passaggi da compagnia a compagnia.
In questo caso spetta al sottufficiale che ha in carico il materiale del reparto cedente di ritirare, a proprio discarico, apposito buono che deve essere presentato al consegnatario, del materiale per regolare il carico dei reparti interessati".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-09;963#art-12